(massima n. 1)
Il socio di una cooperativa edilizia, in mancanza di norme di legge al riguardo, nonché di previsioni espresse nello statuto o nell'atto di assegnazione, non ha diritto ad alcun rimborso del prezzo pagato per l'assegnazione dell'alloggio per il solo fatto che la società abbia ottenuto il ristorno dall'erario dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), neppure se adduca a tal fine la circostanza che l'atto di assegnazione prevedesse per l'alloggio un prezzo pari al costo sostenuto dalla cooperativa per la costruzione, giacché detto ristorno spetta alla cooperativa medesima in ragione dell'esercizio della attività di impresa che essa svolge a fine mutualistico e che la legittima, per l'appunto, a pretenderlo dall'Amministrazione finanziaria.