(massima n. 1)
Le disposizioni dell'art. 2506 cod. civ., in tema di societą estere con sedi secondarie nel territorio dello Stato, non fanno perdere a dette sedi la natura di organi di societą straniere e, pertanto, il trasferimento di un dipendente da una sede secondaria italiana ad una sede estera di una stessa societą non comporta novazione soggettiva del rapporto di lavoro e non equivale a trasferimento presso altro imprenditore.