(massima n. 1)
L'oggetto e gli effetti dell'impugnazione di delibera assembleare (nella specie, di delibera di approvazione del bilancio) e del procedimento di cui all'articolo 2409 c.c. sono differenti e solo parzialmente coincidenti; infatti, nella prima si controverte e si decide, all'esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall'articolo 2423 c.c. e valutati alla stregua dei criteri di cui agli artt. 2523 bis e seguenti dello stesso codice; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell'interesse esclusivo di quest'ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi; conseguentemente, il giudice dell'impugnazione, seppure può utilizzare per la formazione del suo convincimento le risultanze del procedimento camerale, non può pedissequamente riportarsi agli accertamenti ed alla valutazione in quella sede effettuati per ritenere non veritiero o falso il bilancio e dichiarare la nullità della delibera che lo ha approvato, ma deve procedere ad un accertamento autonomo o comunque ad una valutazione critica degli accertamenti compiuti e dei provvedimenti assunti in sede camerale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei principi esposti, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che si era limitata all'affermazione che il decreto di nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. «attestava» la non corrispondenza della contabilità e del bilancio alla situazione reale e che l'attendibilità del bilancio e della relazione erano «inequivocabilmente» inficiati dagli accertamenti effettuati nel procedimento in camera di consiglio).