(massima n. 1)
Il procedimento di volontaria giurisdizione instaurato ex art. 2409 c.c. (di carattere non contenzioso anche nel caso in cui l'esito sia la revoca dell'amministratore), benché articolato in due gradi di giudizio, non postula la composizione di contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sicché, rispetto al provvedimento che definisca il relativo giudizio, non può legittimamente configurarsi la posizione di «parte soccombente» tenuta al rimborso delle spese a favore di «altra parte» (vittoriosa) a norma dell'art. 91 c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del menzionato procedimento ex art. 2409 che nulla abbia disposto in merito alle spese.