(massima n. 1)
A norma dell'art. 2504 bis c.c., nell'ipotesi di fusione di societą, la societą risultante dalla fusione (o la societą incorporante, nel caso di fusione per incorporazione) succede in tutti i rapporti (e in tutti i relativi diritti ed obblighi) gią facenti capo alle societą estinte; ne consegue che, nel caso di distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso una societą alla quale, in seguito a fusione, sia subentrata altra societą, la societą risultante dalla fusione succede nel rapporto di distacco e nei relativi poteri gią facenti capo alla originaria societą distaccataria, ivi compreso il potere di controllo sull'attivitą del lavoratore distaccatario.