(massima n. 2)
Nella disciplina previgente alla riforma del diritto societario di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 che ha introdotto l'art. 2505 bis c.c., a norma del quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti, ma senza che si possa trasmettere la qualità di associato esistente in capo all'ente incorporato, escludendo l'art. 24 c.c. detta trasmissibilità, salvo che la trasmissione sia consentita dallo statuto o dall'atto costitutivo.