(massima n. 1)
In tema di societą a responsabilitą limitata, la disposizione dell'art. 2483 c.c. la quale fa divieto alla societą, a garanzia dell'integritą del capitale sociale, di acquistare proprie quote non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c., ossia assumendo l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, dato che l'automatismo e l'immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla societą, che questa divenga «partecipazione di sč stessa», con pregiudizio della consistenza del capitale.