(massima n. 1)
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c.