(massima n. 1)
In sede espropriativa concorsuale della quota sociale, il curatore, a norma dell'art. 2480 c.c., non č vincolato da un prezzo determinato, ma, quale amministratore del patrimonio del fallito e nel contempo garante degli interessi della massa, deve pervenire ad un accordo con la societā (che va, a sua volta, garantita dall'ingresso di terzi estranei), in mancanza del quale la vendita ha luogo all'incanto, con facoltā di presentazione di altro acquirente che, tuttavia, offra lo stesso prezzo di aggiudicazione provvisoria. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui una societā ceda alcune quote di propria partecipazione in altra societā a soci che quelle quote acquistano, in esercizio del loro diritto di prelazione, al prezzo determinato e pari al valore dell'ultimo bilancio approvato, l'atto di cessione č soggetto a revocatoria fallimentare, se si accerta che il valore delle quote č superiore a quello pagato, visto che lo eventus damni č verificabile nel fatto che il curatore non sarebbe stato vincolato a quel prezzo.