(massima n. 1)
Ai fini della responsabilitā degli amministratori conseguente alla mancata convocazione, ex art. 2447 c.c., del consiglio di amministrazione della societā allorché, per la perdita di oltre o un terzo del capitale sociale quest'ultimo si riduca al di sotto della soglia minima fissata dall'art. 2327 c.c., si rende irrilevante il fatto che il Consiglio di amministrazione della societā, per previsione dello Statuto della stessa, possa essere convocato solo dal Presidente (il quale risulti altresė abilitato a fissare l'ordine del giorno). Infatti i singoli amministratori debbono ritenersi dotati del potere di pretendere che il Presidente provveda a tale convocazione e con uno specifico ordine del giorno. L'esistenza di un tale potere va desunta: a) dal rilievo per cui ogni singolo amministratore č responsabile del controllo sulla gestione societaria e pertanto egli deve essere ritenuto abilitato a mettere in moto qualunque meccanismo necessario che gli consenta di provvedere a pieno al controllo stesso, e di porre in essere gli adempimenti che questo richieda; b) dall'ulteriore rilievo per cui, risultando essi amministratori solidalmente responsabili fra loro, una tale solidarietā non possa non importare che ciascuno di essi abbia anche il potere di controllare l'operato degli altri amministratori.