(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti richiesti dall'art. 2447 c.c. in presenza di perdita di oltre un terzo del capitale sociale e di conseguente riduzione di detto capitale al di sotto del minimo legale, deve tenersi conto dei risultati, anche eventualmente positivi, di gestione enunciati nell'apposita situazione patrimoniale sottoposta dagli amministratori all'assemblea chiamata a provvedere ai sensi del citato articolo, quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all' ultimo bilancio d'esercizio nel quale le anzidette perdite erano state registrate.