(massima n. 1)
Il contratto con il quale, ai sensi dell'art. 2440 c.c., il socio di una società per azioni effettua conferimenti in natura in favore della società medesima, per la sottoscrizione di nuove azioni in sede di aumento del capitale, ha natura commutativa, in quanto i conferimenti costituiscono corrispettivo delle nuove azioni di cui il socio diventa titolare; e ne consegue che, qualora fra il valore dei conferimenti e quello nominale delle azioni si verifichi sproporzione ultra dimidium, è riconosciuta in favore del socio, nel concorso delle altre condizioni di cui all'art. 1448 c.c., l'azione generale di rescissione del contratto per lesione; l'accoglimento di detta azione, peraltro, non è tale da incidere sull'esistenza della società, e, quindi, non può configurare violazione del principio della tassatività delle ipotesi di nullità dell'atto costitutivo della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332 c.c., nel nuovo testo risultante dallart. 3 d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127), ma comporta soltanto l'obbligo della società stessa di restituire i beni conferitile, con una parallela riduzione del capitale sociale, nei limiti del valore delle azioni assegnate in corrispettivo, e salva la facoltà di ridurre ad equità il rapporto, attraverso un conguaglio pecuniario, o l'assegnazione gratuita di altre azioni, previo corrispondente aumento del capitale.