(massima n. 1)
Il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una societā per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte, previsto dall'art. 2439 c.c., come quello da effettuare al momento della costituzione della societā (art. 2329, n. 2, c.c.) rispetto al quale č ipotizzata la mora (art. 2334, comma 2) e la cui mancanza dā luogo, se l'atto costitutivo venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullitā della societā (art. 2332, n. 6) un'obbligazione derivante dal contratto e non elemento costitutivo dello stesso.