(massima n. 1)
Anche nelle societą a responsabilitą limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) non č configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea in sede approvativa del bilancio la facoltą di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa societą, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa pił onerosa la partecipazione.