(massima n. 1)
La circostanza che il bilancio d'esercizio di una societą di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralitą di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la societą, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante ai fini della illiceitą del bilancio stesso e della conseguente nullitą della relativa deliberazione assembleare di approvazione che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuitą formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza dame adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.