(massima n. 1)
In tema di provvedimenti resi sulla denuncia cli irregolaritā nella gestione di una societā (art. 2409 c.c.), i decreti della corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano la revoca degli amministratori o dei sindaci, trattandosi di provvedimenti, disposti nell'interesse della societā ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelare e provvisorie e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciando al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquisire autoritā di giudicato sostanziale. Č viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte di detto provvedimento recante la condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione č costitutiva di un rapporto obbligatorio ed č munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato.