(massima n. 1)
Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della societā per azioni non č applicabile alla societā a responsabilitā limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversitā dei connotati attribuiti a tale tipo di societā dalla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, la formulazione letterale dell'art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal D.L.vo n. 6 cit.) e dell'art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericitā del rinvio alla disciplina delle societā per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilitā, incompatibilitā e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2397 e ss. c.c., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci.