(massima n. 1)
Il diritto di chiedere estratti del libro dei soci previsto dall'art. 2422 c.c. non è un quid minus rispetto al diritto di ispezionare il libro, previsto dalla stessa disposizione di legge, ma è piuttosto lo strumento pratico di attuazione di un diritto di documentazione che potenzialmente ha lo stesso oggetto e la stessa ampiezza del diritto di ispezione. Conseguentemente tale diritto di chiedere estratti non può ritenersi limitato a posizioni personali del richiedente né, nell'ipotesi di un'azienda di credito, dall'esistenza del segreto di ufficio di cui all'art. 10 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141 (cosiddetta legge bancaria), al quale è assoggettata l'attività bancaria o di istituto, ma anche la compagine sociale dell'azienda stessa.