(massima n. 1)
Ai fini della regolaritā della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una societā (art. 2404, terzo comma, c.c.) non č richiesta una duplice vidimazione , iniziale e finale, e pertanto la regolaritā stessa non č esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta , di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.