(massima n. 1)
Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle societā per azioni ex art. 2403 c.c. non č circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attivitā sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale.