(massima n. 1)
Con riferimento alla disciplina del compenso spettante ai componenti del collegio sindacale di una società di capitali, ove l'attività di sindaco di una società controllata sia stata svolta da un di-pendente (munito dei richiesti titoli professionali) della società controllante, tale attività non può rientrare nel sinallagma del rapporto di lavoro subordinato, non potendo l'autonomia e responsabilità dell'incarico di sindaco essere soggette alla supremazia che caratterizza la subordinazione, con la conseguenza che l'onere del compenso, grava sulla controllata e non può rientrare nella retribuzione corrisposta dalla controllante al suo dipendente.