(massima n. 1)
L'incarico di componente del collegio sindacale anche nella societā cooperativa č, ai sensi dell'art. 2402 c.c. (richiamato dall'art. 2516 c.c., nel testo ratione temporis vigente), necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietā, l'indipendenza e l'obiettivitā della funzione; ne consegue che, ove l'entitā del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo ne fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell'ente ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invaliditā di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuitā dell'incarico.