(massima n. 1)
La causa di ineleggibilitā per i sindaci delle societā per azioni, prevista dall'art. 2399 c.c., come sostituito dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, e relativa all'esistenza con la societā medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la societā, ma anche nel caso di una pluralitā di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la ratio della norma, infatti, risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che č incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attivitā sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.