(massima n. 1)
Nelle società per azioni il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società (sia egli nominato dall'assemblea, ovvero per disposizione dell'atto costitutivo) può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva.