(massima n. 1)
In tema di azione di responsabilitā nei confronti del direttore generale di societā di capitali, la disciplina prevista per la responsabilitā degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della societā sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non č configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilitā di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all'azione promossa, dal commissario liquidatore di societā di assicurazione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, contro un consulente incaricato dalla societā,con altri, del compito specifico di tentare il risanamento e dimessosi dopo pochi mesi).