(massima n. 1)
I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della societā di capitali debitrice, la legittimazione spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale ad esercitare l'azione di responsabilitā nei confronti degli amministratori della societā, ai sensi dell'art. 2394 c.c., e la riacquistano a seguito della chiusura del fallimento; tuttavia essi sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata medio tempore atteso che la perdita della legittimazione attiva non č causa di sospensione della prescrizione.