(massima n. 1)
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione sociale di responsabilitā contro gli amministratori, ex art. 2393 c.c., deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della deliberazione assembleare che, a norma del primo comma della menzionata disposizione, tale azione approva. La verifica deve essere svolta in via preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione ex tunc) che attiene alla legíttímazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessaefficacia della costituzione in giudizio della societā in nome e per conto della quale fazione di responsabilitā č stata esercitata.