(massima n. 1)
In materia di azioni sociali di responsabilità, la delibera assembleare di esercitare l'azione si configura, sul piano del processo, quale presupposto processuale e, sul piano sostanziale, quale mandato, le cui cause di estinzione sono quelle indicate all'articolo 1722 c.c. tra le quali non rientra l'estinzione del processo; pertanto, interrotto e poi estinto il giudizio di responsabilità a seguito di fallimento e proposta dal curatore azione ex art. 146 L. fall., nel corso della quale la società sia tornata in bonis, questa può agire nei confronti degli amministratori sulla base della originaria delibera