(massima n. 1)
La deliberazione assembleare richiesta dal primo comma dell'art. 2393 c.c. per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità è un elemento indispensabile al fine di integrare la legittimazione di colui che, in qualità di legale rappresentante della società, agisce nel processo; in caso di contestazione tra le parti in ordine alla esistenza della predetta delibera, grava sul legale rappresentante della società attrice l'onere di dimostrare che l'azione di responsabilità è stata debitamente deliberata dall'assemblea, così da mettere il giudice in condizione di eseguire il necessario accertamento. Ne, mancando l'assolvimento di tale onere, la prova dell'esistenza della delibera assembleare può dirsi raggiunta per effetto della menzione che di essa abbia fatto consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione, attraverso l'indicazione degli estremi di reperimento nel libro dei verbali delle adunanze della società, atteso che il fatto riferito dal consulente non solo non ha una valenza tecnica inerente, alla sfera di cognizione propria dell'indagine peritale, ma si risolve in un atto negoziale, il cui significato e la cui portata richiedono un'attività interpretativa che è quella specificamente propria del giudice ed in ordine alla quale le parti debbono essere poste in condizione di interloquire.