(massima n. 1)
La controversia riguardante l'azione di responsabilitą a carico degli amministratori (o dei terzi che hanno concorso con loro nel cagionare il danno) di una societą per azioni a partecipazione pubblica anche se maggioritaria o, come nella specie, totalitaria (in capo a pił enti), per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti č assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile atteso che, da un lato, l'autonoma personalitą giuridica della societą porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla "mala gestio" incide in via diretta solo sul patrimonio della societą, che resta privato e separato da quello dei soci.