(massima n. 1)
Nel caso in cui l'azione di responsabilitā nei confronti degli amministratori di una societā trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della societā derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non č giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale.