(massima n. 1)
Le norme che disciplinano l'attivitą degli amministratori di una societą di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione della societą, sono applicabili non soltanto ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della societą in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, cosa che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche nell'ambito del diritto privato (cosģ come in quello del diritto penale ed amministrativo: art. 135, 136 D.L.vo 385/93; art. 11 D.L.vo 472/97; artt. 190, 193 D.L.vo 58/98) non sulla base della loro qualificazione formale, bensģ con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate.