(massima n. 1)
L'art. 2392 c.c. (nell'originaria formulazione) impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come co-obbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima. (Fattispecie in materia di violazioni della legge n. 468 del 1992 relativa ai produttori lattiero-caseari).