(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 2386, terzo comma, c.c. secondo cui gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina non ha carattere imperativo ed č derogabile dall'atto costitutivo o dallo statuto della societā; pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina, č valida la deliberazione con la quale l'assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato (art. 2383, secondo comma, c.c.), ha nominato amministratori Ģin sostituzioneģ, la cui durata travalichi quella dei componenti giā in carica all'atto della nomina.