(massima n. 1)
La regola di cui all'art. 2384 c.c. il quale (nel testo modificato dall'art. 5 del D.P.R. n. 1127 del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validitą degli atti posti in essere dai rappresentanti delle societą) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di societą di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione. (In applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competevano al consiglio di amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell'autorizzazione al presidente a stipulare una transazione contenente una clausola compromissoria).