(massima n. 1)
Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buon fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della società.