(massima n. 1)
La clausola di uno statuto di una societā che prevede la firma congiunta degli amministratori č opponibile ai terzi, atteso che l'inopponibilitā delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, di cui al secondo comma dell'art. 2384 c.c. (nel testo sostituito dal D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 e prima delle modifiche apportate dalla legge 24 novembre 2000, n. 340), riguarda unicamente il contenuto della rappresentanza e non l'esistenza stessa del potere di rappresentanza, come si desume dalla duplice pubblicitā (iscrizione nel registro delle imprese e menzione nel bollettino ufficiale delle Spa e delle Srl) cui viene sottoposta l'indicazione della titolaritā (congiunta o disgiunta) della rappresentanza pluripersonale, in forza del combinato disposto degli artt. 2383 sesto comma e 2457 ter c.c., attuativi della facoltā concessa al legislatore nazionale dall'art. 9 n. 3 della direttiva comunitaria 9 marzo 1968 n.151, che consente agli stati membri di rendere opponibili ai terzi simili disposizioni statutarie alla condizione che siano rispettati gli adempimenti di pubblicitā previsti dalla direttiva stessa.