(massima n. 1)
L'art. 2383 c.c., che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori della societą, e l'art. 2386 dello stesso codice, che affida agli altri amministratori la sostituzione dell'amministratore venuto a mancare nel corso dell'esercizio, costituiscono norme inderogabili, in quanto di ordine pubblico per la loro incidenza su interessi generali della collettivitą. E pertanto nullo il contratto che, in contrasto con dette norme, preveda che la nomina di un consigliere di amministrazione sia effettuata da un organo (nella specie, presidente della societą) diverso da quelli suindicati. (Principio affermato in fattispecie nella quale l'impugnata sentenza cassata dalla S.C. aveva ritenuto che il contratto fra il presidente di una societą per azioni ed un professionista, avente ad oggetto la prestazione dell'opera coordinata e continuativa del secondo per la riorganizzazione gestionale e la conduzione della societą e delle sue collegate, contenesse anche il conferimento al professionista dei poteri di amministratore delegato necessari per lo svolgimento dei compiti predetti).