(massima n. 1)
I soci di una società per azioni hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell'art. 2382 c.c., ma la permanenza in carica degli amministratori non può dipendere dalla mera volontà dei soci espressa uti singuli, atteso che la norma che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile e che le deliberazioni dell'assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l'osservanza del metodo collegiale. (Nella specie, una clausola dello statuto stabiliva che «sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò sono stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio» ed altra clausola prevedeva che «decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme proprie di ciascun socio la delega ad amministrare»).