(massima n. 1)
L'azione di nullità di una deliberazione dell'assemblea di una società è svincolata dai presupposti e dalle condizioni temporali di legittimazione stabilite dall'art. 2377 c.c. In particolare, detta nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1422 c.c., richiamato dall'art. 2379 c.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis) ed anche in grado di appello, purché le censure formulate con l'impugnazione mettano in discussione, direttamente o indirettamente, la validità di quell'atto, nel rispetto del principio dispositivo che presiede al processo civile, ed anche, nella fase del gravame, del principio secondo cui il giudice di secondo grado è investito del potere-dovere di riesaminare le statuizioni impugnate entro i confini segnati dai motivi dell'appello.