(massima n. 2)
La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 c.c., quando è contraria a norme dettate a tutela anche di interessi generali. Pertanto, qualora vengano addotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della delibera sussiste se i fatti accertati sono concretamente idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze o comunque erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società, tali da tradursi in un reale pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio (cui è funzionale il principio di chiarezza e precisione), che tutela non solo il singolo socio, ma tutti i terzi e, specialmente, i creditori della società.