(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una societą di capitali (non suscettibile di ratifica successiva) quando manchi alcuno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla societą, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo. (Nella specie, omessa convocazione e mancata adunanza dei soci).