(massima n. 1)
La disciplina in tema di assemblee speciali, prevista dall'art. 2376 c.c. con riguardo alle societā per azioni, č applicabile anche alle societā cooperative a r.l. nel caso in cui siano individuabili differenze categoriali tra gruppi di soci, le quali abbiano fonte nell'atto costitutivo e siano oggetto di possibile pregiudizio in quanto tali. Pertanto, nel caso di societā cooperativa a r.l. formata da soci assegnatari in proprietā degli appartamenti costruiti dalla cooperativa ed assegnatari in godimento degli immobili stessi, l'imposizione a carico di questi ultimi di un canone cooperativistico destinato a ripianamento delle passivitā sociali, e non a spese di manutenzione ed amministrazione delle unitā immobiliari in godimento, incidendo solo su una categoria di soci, comporta la necessitā per i soci assegnatari in godimento di deliberare al riguardo con lo strumento dell'assemblea speciale.