(massima n. 2)
L'obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l'assemblea di approvazione, di cui al vecchio testo dell'art. 2432 c.c. (oggi art.2429, comma terzo stesso codice), deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se la preposizione (impropriamente) impiegata dalla norma in parola («durante») postula, difatti, la continuità dell'atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l'adozione di misure straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta legittimamente soddisfatta con il consentirne l'accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l'accessibilità ai documenti oltre tali, ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato. (Nella specie, il socio di una Spa lamentava di non aver potuto prendere visione del bilancio nel giorno antecedente l'assemblea di approvazione perché festivo: la S.C., nel rigettarne il ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).