(massima n. 1)
La disposizione dello statuto di una società per azioni, che preveda che l'assemblea deve essere presieduta da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad ampliare i poteri dello stesso, che, indipendentemente da tale qualità, nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere designato a presiedere l'assemblea, ma a limitare i poteri dell'assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell'art. 2371 c.c., dovrà farlo scegliendolo esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto, il mandato conferito dall'azionista ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo all'assemblea, non è idoneo a conferire a quest'ultimo anche la legittimazione a presiederla. (Nel caso di specie, in virtù di tale principio, è stata ritenuta illegittima la delibera di un'assemblea svoltasi sotto la presidenza di un avvocato, non azionista, cui era stato conferito da un azionista l'incarico di rappresentarlo all'assemblea sociale).