(massima n. 1)
La deliberazione assembleare societaria assunta, in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, non puō essere considerata Ģinesistenteģ, ed infatti essa possiede tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla societā nel cui ambito viene assunta, e pone solo problemi di validitā legati all'accertamento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione.