(massima n. 1)
La trasformazione di una società di capitali in società di persone può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 2369, quarto comma, c.c. (che, con riferimento alle società per azioni, richiede, in via generale, anche in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti, tra l'altro, la trasformazione della società, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), salva la facoltà del socio dissenziente di recedere dalla società. L'esercizio di tale diritto è assoggettato ad un breve termine di decadenza, che l'art. 2437, secondo comma, c.c. fissa in tre giorni dalla chiusura dell'adunanza ove il socio dissenziente abbia partecipato alla stessa, e di quindici giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese in caso contrario. In tale seconda ipotesi, peraltro, la eventuale comunicazione della delibera di trasformazione al socio non intervenuto, determinando la piena conoscenza dell'atto di cui si tratta, fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di recesso, indipendentemente dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.