(massima n. 3)
Nell'ipotesi in cui l'assemblea dei soci di una società di capitali sia stata disposta su deliberazione del consiglio di amministrazione convocato dal suo presidente senza l'osservanza di una norma statutaria (nella specie, con un preavviso inferiore a quello previsto), il vizio della deliberazione di convocazione non comportante inesistenza o nullità della stessa deliberazione e consistente nella violazione di una regola interna alla collegialità nell'amministrazione pluripersonale e posta nell'interesse sociale non può essere fatto valere dal singolo socio che, non essendo stato leso in un proprio diritto, non è legittimato al riguardo, né quel vizio può riflettersi sulla validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci, quando essa sia stata «convocata dagli amministratori» a norma dell'art. 2366 c.c., con atto per certo riferibile alla volontà dell'organo collegiale.