(massima n. 1)
La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna. (Fattispecie relativa all'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata di approvazione di una situazione patrimoniale, prodromica alla messa in liquidazione della società e qualificabile come bilancio straordinario, da cui emergeva un debito per sottoscrizione di un precedente aumento di capitale del socio impugnante, che aveva concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione della delibera. Enunciando il principio in massima, la S.C. ha affermato che gravava su detto socio l'onere nella specie non assolto di provare l'eccepita nullità della deliberazione per difetto di veridicità della situazione patrimoniale approvata, con particolare riferimento al debito in questione).