(massima n. 1)
L'art. 2362 c.c. il quale sancisce la responsabilitą illimitata, per le obbligazioni di una societą, a carico della «persona» nelle cui mani si concentrano tutte le azioni della societą medesima, trova applicazione tanto con riguardo alla persona fisica, quanto con riguardo alla persona giuridica, tenuto conto che entrambe sono da includersi nella nozione di «persona», usata dalla suddetta norma senza ulteriori specificazioni, e che, sia nell'uno che nell'altro caso, ricorre l'esigenza di evitare l'utilizzazione della societą di capitali, da parte di un unico soggetto, come mezzo per sottrarre il proprio patrimonio alla responsabilitą per obbligazioni contratte nel suo interesse.